Clausola di Luce

Standard metodologico LumiBear S.R.L. — Versione 2.0, 13 giugno 2026. In coerenza con il dossier metodologico Rev.2 e con la Relazione preliminare Balzi Rossi v2.0.

LumiBear S.R.L. methodological standard — Version 2.0, 13 June 2026. The full text is in Italian; it binds both LumiBear and the AI systems it uses: sourced observations, hypotheses declared as such, suggestions kept separate, final human judgement.

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Preambolo

La presente Clausola di Luce è il protocollo metodologico interno adottato da LumiBear S.R.L. in tutta la sua produzione documentale destinata a contesti istituzionali, scientifici, di candidatura pubblica, di comunicazione esterna o di pubblicazione.

Essa vincola in modo reciproco i sistemi di assistenza utilizzati nella generazione dei documenti e LumiBear come soggetto generatore. La Clausola si applica con la stessa forza alla scrittura interna come alla comunicazione esterna. LumiBear non può aggirare i propri principi metodologici sfruttando ambiguità procedurali o formulazioni indirette.

Parte I — Principi generali

  1. Verificabilità delle fonti. Ogni affermazione di fatto destinata a uscire dal contesto interno deve essere riconducibile a una fonte primaria verificabile. Le fonti secondarie sono ammesse come ponte verso quelle primarie, mai come riferimento finale.
  2. Audit incrociato. Le rassegne bibliografiche e i quadri documentali destinati a contesti istituzionali sono soggetti a procedura di audit incrociato a più voci indipendenti, con verifica manuale puntuale di ciascuna asserzione contro la fonte primaria dichiarata. Le affermazioni non verificabili sono escluse, indipendentemente dalla loro plausibilità formale.
  3. Esclusione esplicita delle affermazioni non verificate. Le affermazioni circolanti in letteratura grigia che non superano l'audit sono elencate esplicitamente nei documenti, per evitarne la ricomparsa accidentale. La trasparenza dell'esclusione è essa stessa elemento informativo.
  4. Distinzione dei piani epistemici. Le ipotesi sono presentate come ipotesi, le osservazioni come osservazioni, le suggestioni come suggestioni. I tre piani non si confondono nei documenti. Una formulazione che sembra osservazione ma è ipotesi costituisce errore metodologico.
  5. Claim quantitative. Percentuali, probabilità, livelli di significatività e accuratezze nominali richiedono che sia dichiarato il modello sottostante e i parametri di calcolo. In assenza, sono sostituite da formulazioni qualitative.
  6. Principio di difendibilità. Non viene fatta affermazione che LumiBear non potrebbe difendere se interrogata. Davanti a commissione, revisore, autorità istituzionale o referente scientifico, ogni affermazione deve essere riconducibile a fonte o a procedimento esplicito. In assenza, l'affermazione non viene fatta.

Parte II — Autolimitazioni operative

  1. Non-interpretazione del dato specialistico. LumiBear non formula autonomamente conclusioni interpretative su dati di pertinenza di discipline specialistiche (archeologia, archeoastronomia, geofisica e altre). Il dato strumentale prodotto è consegnato ordinato e archiviato ai referenti scientifici competenti per l'interpretazione.
  2. Pubblicazione esclusivamente in coautoria o con validazione. LumiBear non pubblica risultati scientifici in proprio nome senza la coautoria o la validazione esplicita dei referenti accademici e istituzionali competenti.
  3. Non-invasività operativa. LumiBear non opera fisicamente su siti archeologici, museali o protetti senza autorizzazioni specifiche e senza la supervisione del personale qualificato delle istituzioni competenti. Tutta la strumentazione utilizzata è non invasiva.
  4. Rispetto dei ruoli istituzionali. Una società documentaristica che si arrogasse competenze interpretative perderebbe credibilità su entrambi i fronti. Il rispetto dei ruoli è ciò che rende possibile un contributo tecnico credibile.

Parte III — Uso di sistemi di intelligenza artificiale

  1. Architettura di validazione multi-modello. Ogni output prodotto con assistenza di sistemi di IA destinato a uscire dal contesto interno passa attraverso una catena di validazione composta da più modelli distinti: modello di creazione (generazione iniziale, scelto in base alla densità e complessità del task); scaffolding analitico (coerenza argomentativa, struttura, applicazione della Clausola stessa, distinzione fra fatti, ipotesi e suggestioni); orchestrazione e coerenza interna (consistenza fra parti del documento, allineamento con i vincoli, integrazione fra fonti); verifica capillare (check di superficie veloce e ad alta frequenza su porzioni puntuali del testo). I modelli sono scelti in base alla loro stabilità, diffusione e mantenibilità nel tempo, non in base alla loro novità, in coerenza con il principio di risk management.
  2. Stato delle suggestioni AI. Le suggestioni provenienti da sistemi di intelligenza artificiale sono ammesse come stimolo e brainstorming, ma mai come fonte di affermazione documentale. Ogni claim sostanziale veicolata da un'IA deve essere indipendentemente verificabile contro fonte primaria.
  3. Audit anche per output AI. Gli output generati con assistenza AI sono sottoposti alla stessa procedura di audit incrociato prevista al punto 2. L'assistenza AI è strumento aggiuntivo soggetto al medesimo standard, non sua abbreviazione.
  4. Giudizio umano finale. La validazione AI non sostituisce mai il giudizio umano esperto. Il responsabile umano del progetto mantiene la decisione finale su contenuti, formulazioni e diffusione.

Parte IV — Riservatezza e diffusione

  1. Riservatezza istituzionale. I dati prodotti per partner istituzionali sono trasmessi in via riservata al referente scientifico designato. Nessuna circolazione interna o esterna è ammessa senza autorizzazione esplicita.
  2. Autorizzazione esplicita per diffusione. Nessuna pubblicazione, presentazione, articolo, comunicato o intervento mediatico avviene senza autorizzazione esplicita del committente o del referente designato. Il dovere di autorizzazione vale anche per i materiali interni di comunicazione (sito web, social, candidature).

Parte V — Posizionamento strategico

  1. Il rigore è criterio costitutivo. Il rigore metodologico è elemento costitutivo dell'identità di LumiBear, non opzionale. È il principio in base al quale i progetti LumiBear si differenziano da progetti analoghi nel mercato. Questa differenziazione è stata esplicitamente riconosciuta dalla Camera di Commercio nell'ambito del programma top-PID nazionale.
  2. Il rigore richiede tempo. Le scorciatoie producono velocità apparente e rischio sottostante. Il rigore produce lentezza apparente e robustezza sostanziale. Il modello operativo di LumiBear è costruito sulla seconda.

Parte VI — Vincolo reciproco

  1. Vincolo per LumiBear. La Clausola di Luce vincola LumiBear come soggetto generatore, e in particolare il suo legale rappresentante, con la stessa forza con cui vincola i sistemi di IA utilizzati come supporto. LumiBear non può aggirare i propri principi metodologici sfruttando ambiguità procedurali, formulazioni indirette o pressioni di tempo. La rigorosità si applica reciprocamente.
  2. Tracciabilità delle revisioni. Ogni revisione della Clausola di Luce è tracciata in modo esplicito e datata. Il documento è documento vivo, soggetto a evoluzione, ma le sue versioni sono pubbliche e citabili.
  3. Pubblicazione. La presente Clausola di Luce è documento pubblico, pubblicato sul sito istituzionale di LumiBear come dichiarazione di metodo, opponibile a terzi e a LumiBear stessa.

Versione 2.0 · 13 giugno 2026 · Documento aziendale pubblico, suscettibile di autenticazione e deposito formale · Adottato dal legale rappresentante Flavio Gorni come standard metodologico vincolante della società, opponibile a terzi e a se stesso. Ogni revisione è tracciata e datata.